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Pensionamenti personale scolastico 1° settembre 2024: attesa la pubblicazione del decreto e della circolare ministeriale

Nell’incontro di informativa, il Ministero ha indicato il 23 ottobre come termine per la presentazione delle domande di cessazione. La FLC CGIL ha evidenziato criticità e presentato proposte di modifica.

08/09/2023
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Si è tenuto venerdì 8 settembre 2023 presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’incontro di informazione alle Organizzazioni Sindacali sul Decreto e sulla Circolare Ministeriale, di prossima pubblicazione, relativi alle cessazioni del personale scolastico dal 1° settembre 2024. Erano presenti i dirigenti dell’INPS dott. Pallotta e dott.ssa De Nigris. La bozza illustrata ripropone sostanzialmente gli stessi contenuti degli scorsi anni, con tempistiche sempre stringenti.

  • 23 ottobre 2023: termine di presentazione delle domande per il personale docente, educativo, ATA. Entro la medesima data, gli interessati hanno la facoltà di revocare le istanze.
  • 28 febbraio 2024: termine di presentazione delle domande per i dirigenti scolastici.
  • 12 gennaio 2024: termine ultimo entro il quale gli Ambiti territoriali/Istituzioni scolastiche dovranno sistemare le posizioni dei pensionandi, compresi i provvedimenti “ante subentro” e i dati utili a consentire all’Inps di procedere alla certificazione del diritto. I dati dovranno essere trasmessi tramite nuova Passweb.

Qualora gli Ambiti territoriali/le Istituzioni scolastiche non utilizzino tale l’applicativo, potranno aggiornare, con cadenza settimanale, i dati sul sistema SIDI in modo da consentire alle sedi INPS di consultare ed utilizzare le informazioni. Le informazioni acquisite con tale modalità e disponibili su SIDI dovranno essere inviate dal MIM all’INPS entro il termine ultimo del 31 dicembre 2023.

  • 22 aprile 2024: termine per l’accertamento del diritto a pensione da parte dell’Inps.

Scarica il “Volantone”

Il nostro commento


PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E REQUISITI

Domanda di pensione: deve essere presentata on line, accedendo al sito dell’Inps, previa autenticazione attraverso SPID/CIE/CNS, o tramite il Contact Center integrato (n. 803164) o attraverso l’assistenza gratuita di un Patronato (es. INCA CGIL).

Domanda di cessazione: deve essere formulata avvalendosi dell’apposita funzione su istanze online Polis. La richiesta anche essere formulata avvalendosi di quattro istanze che saranno attive contemporaneamente sul portale on line:

  • cessazioni “ordinarie” (anzianità contributiva, opzione donna, dimissioni senza diritto a pensione, personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti);
  • quota 100 (requisiti minimi al 31/12/2021)
  • quota 102 (requisiti minimi al 31/12/2022)
  • quota 103 (requisiti minimi al 31/12/2023)

Qualora fossero presentate sia l’istanza “ordinaria” che quella 100/102/103, queste ultime due verranno considerate in subordine alla prima.

Nella domanda di cessazione gli interessati devono dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la eventuale mancanza dei requisiti.

Domanda di trattenimento in servizio: deve essere presentata, all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.
Tale richiesta è consentita al personale della scuola impegnato in progetti internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, fino a un massimo di tre anni o a coloro che avendo compiuto 67 anni di età entro il 31 agosto 2024, senza aver maturato 20 anni di anzianità contributiva, si trovino nelle condizioni di poter raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione entro il compimento di 71 anni..

Collocamento a riposo obbligatorio: interviene in caso di compimento, entro il 31 agosto 2024, dell’anzianità contributiva massima (41 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e di 65 anni di età anagrafica.
Qualora, invece, il requisito anagrafico dei 65 anni sia maturato tra settembre e dicembre 2024 la cessazione dal servizio può avvenire solo a domanda dell’interessato.

Personale in servizio all’estero: inoltra l’istanza all’Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale, al di fuori della piattaforma POLIS.

Personale delle province di Trento, Bolzano, Aosta: presenta le domande direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Ape sociale. La domanda di cessazione dal servizio per gli aventi diritto all’APE sociale o alla pensione anticipata per i lavoratori precoci può essere presentata, in formato analogico o digitale, una volta ottenuto il riconoscimento dall’INPS, entro il 31 agosto 2024.

Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Il personale in possesso dei requisiti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per le donne, 42 anni e 10 mesi per gli uomini) che non abbia ancora compiuto il 65° anno di età può chiedere, sempre entro il 23 ottobre, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico. Gli interessati sono tenuti ad esprimere l’opzione per la cessazione ovvero per la permanenza a tempo pieno, qualora venissero accertate circostanze ostative all’accoglimento della domanda di part time.

Anticipo TFS/TFR. È possibile per i dipendenti pubblici cessati dal servizio richiedere l’anticipazione ordinaria del TFS/TFR senza doverne attendere l’esigibilità e l’erogazione nei termini previsti dalla normativa vigente. L’anticipazione può essere richiesta alle banche o agli intermediari finanziari fino a 45mila euro secondo gli accordi stipulati o direttamente all’INPS con tasso di interesse agevolato pari all’1% e per l’intero ammontare del TFS/TFR maturato o per una parte dello stesso.
 

IL NOSTRO COMMENTO

Per la FLC CGIL, la necessità, rappresentata dal Ministero, di anticipare i termini per le ricadute che un eventuale rinvio avrebbe sull’ avvio del prossimo anno scolastico, non giustifica il fatto che le persone siano costrette a presentare la domanda, senza possibilità di revoca, addirittura quasi un anno prima.

Si tratta infatti di un tempo in cui le condizioni personali, familiari, economiche e di salute, che incidono sulle scelte delle lavoratrici e dei lavoratori, possono completamente cambiare.

Abbiamo quindi richiesto di fissare la data ultima per le domande al 15 novembre o, in subordine, la proroga almeno della possibilità di revoca dell’istanza presentata e di garantire l’apertura delle procedure per un minimo cinque settimane, facendo presenti le difficoltà in cui si trova il personale amministrativo delle scuole ancora gravato in questo periodo dalle complesse, e farraginose, operazioni di avvio di anno scolastico.

A questo proposito abbiamo ancora una volta sottolineato la necessità di un sistema integrato che consenta un dialogo operativo tra gli applicativi gestionali in uso nelle diverse Amministrazioni (Sidi e Passweb), affinché la trasmissione dei dati dalle scuole all’INPS possa avvenire efficacemente senza ulteriori aggravi per il personale. Al contrario i rappresentanti dell’INPS hanno prospettato un uso di passweb sempre più vincolante per le scuole, anche alla luce dell’introduzione dell’estratto contributivo certificato. Abbiamo perciò ribadito che è ora di liberare le segreterie scolastiche  da lavori che ad esse non competono e che servono solo a coprire le inefficienze del sistema e le carenze di organico di altre amministrazioni. Le scuole si devono rapportare solo al SIDI e il SIDI deve avere rapporto con l’INPS.

Abbiamo rilevato che nella bozza di circolare non risultano del tutto chiare le procedure per chi compie 67 anni entro il 31 agosto e, rispetto allo scorso anno, è opportuno introdurre l’indicazione dei requisiti per chi si trova nel cosiddetto “sistema contributivo puro” e i riferimenti agli istituti del cumulo e della totalizzazione.

Riteniamo inoltre che qualora una lavoratrice o un lavoratore decida di dimettersi senza diritto a pensione, debba essere riconosciuta tale possibilità facendone richiesta nel rispetto dei termini di preavviso previsti dal CCNL e non, come indicato nella circolare, con la stessa scadenza delle altre istanze di cessazione.

Abbiamo infine chiesto di esplicitare le condizioni e le procedure per la richiesta di anticipazione del TFS/TFR all’Inps, trattandosi di un’opzione decisamente più favorevole rispetto ai trattamenti offerti dalle banche ma che richiede l’iscrizione al Fondo Credito sia al momento della domanda di anticipazione del TFS/TFR che al momento dell’autorizzazione. La scelta per mantenere l’adesione anche dopo la cessazione va esercitata entro l’ultimo giorno di servizio, senza possibilità di iscriversi successivamente ed è quindi necessario darne diffusa e puntuale informazione nella circolare.  

L’amministrazione si è detta disponibile a considerare le nostre osservazioni e a valutarne la fattibilità. 

Per fornire le informazioni utili sulle modalità di pensionamento attualmente previste, in attesa di eventuali modifiche e aggiornamenti effettuati in sede di approvazione della prossima legge di bilancio, l’INCA CGIL in collaborazione con SPI CGIL e FLC CGIL ha predisposto come ogni anno un “volantone” di sintesi.

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